
Come funziona il camion autospurgo Prato, Empoli, Firenze
Ottobre 12, 2017
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Dicembre 7, 2017La pulizia delle fosse biologiche è a carico del conduttore (cioè dell’affittuario o inquilino)?
La domanda che molti si pongo quando si trovano per la prima volta a vivere da soli, oppure per la prima volta abitano in una casa in affitto è “Chi deve pagare per lo svuotamento delle fosse biologiche, del pozzo nero o per la pulizia delle fognature? Deve pagare il proprietario o il conduttore?
In giro per la rete si legge spesso che questa spesa in molti la assimilano piuttosto alla “pulizia delle scale” e perciò secondo questa convinzione, andrebbe suddivisa tra i vari condomini non in base ai valori millesimali ma in base a un criterio che rappresenti l’uso che ciascuno fa della fognatura.
Sempre sulla base di questa affermazione, per esempio un negozio (di abbigliamento magari, senza cucina quindi) non dovrebbe pagare sulla base dei (molti) millesimi ma più o meno come un appartamento.
In realtà chi deve pagare per lo svuotamento delle fosse biologiche, lo spurgo del pozzo nero etcc… è il conduttore, a meno che non ci si sia accordati diversamente con il proprietario e che tale disposizione sia presente nel contratto di affitto (per esempio si può concordare che la quota dell’affitto sia comprensiva di spese extra e delle utenze). È l’articolo 9, comma 1, della legge 392/78 che dispone tale misura: “sono interamente a carico del conduttore, salvo patto contrario, le spese relative … allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, nonché alla fornitura di altri servizi comuni”.
Vi è anche una altra norma, la legge 431/98 il cui articolo 2, comma 3 secondo cui “la manutenzione ordinaria della rete di fognatura, compresa la disotturazione dei condotti e pozzetti», è a carico del conduttore”.
Per il discorso sui costi, cioè quanto di deve pagare, bisogna differenziare se siamo in presenza di un’unica abitazione (es porzione, oppure subaffitto) oppure di struttura unico proprietario, e in questo caso, i costi si possono suddividere equamente per il numero di unità abitative; mentre nel caso di un condominio, tali spese vengono regolate dall’articolo 1123, comma 1 del Codice Civile (a meno che il regolamento condominiale o il contratto condominiale non disponga in altro modo).
Questo articolo dice che “le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione”.
Esistono però delle casistiche in cui si può non pagare le spese di svuotamento dei pozzi neri, per esempio se non si utilizza i servizi igienici, nel senso che non ci devono proprio essere, ma tali casi sono rarissimi.
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